Una norma (1) del “Pacchetto Sicurezza” ancora fermo al Senato per la sua approvazione definitiva rischia di negare il diritto all’esistenza per migliaia di bambini migranti in Italia.
Siamo estremamente preoccupati per alcune violazioni dei diritti dei minori che si produrranno se il testo non venisse cambiato.
Una delle conseguenze più gravi, frutto dell’introduzione dell’obbligo di presentare il titolo di soggiorno per gli atti di stato civile, è la concreta impossibilità della registrazione all’anagrafe dei figli dei migranti irregolari, ovvero privi di permesso di soggiorno.
In Italia questi bambini non potranno avere un nome e una cittadinanza, diventeranno invisibili, privi di qualsiasi documento che attesti la loro identità e quindi senza diritti, senza la possibilità di andare a scuola e particolarmente vulnerabili ad abusi, sfruttamento, tratta di esseri umani e a diventare vittime della criminalità organizzata.
Per i bambini nati in ospedale si potranno aprire procedimenti per la dichiarazione dello stato d’abbandono del neonato poiché i genitori sono impossibilitati a riconoscerlo. Questi bambini potranno essere separati dai loro genitori, in violazione del diritto fondamentale di ogni minore a crescere nella propria famiglia ed è prevedibile che aumentino i casi di parti in ambienti non sicuri dal punto di vista sanitario, con gravi rischi per la salute delle madri e dei bambini.
Questo è in palese contrasto con la Convenzione ONU dei Diritti dell’Infanzia(2) del 1989, resa esecutiva in Italia nel 1991, e con la nostra Costituzione che proteggono l’infanzia e la maternità.
Per questo chiediamo con forza al Parlamento di modificare il testo in discussione in modo tale da ristabilire l’aderenza delle nostre leggi ai principi internazionali e della nostra Costituzione.
Nessun bambino in Italia deve diventare invisibile!
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* note
(1) La norma del DDL 733-B contenuta nell’art. 45 (1 f) che modifica l’articolo 6 comma 2 del Testo unico sull’immigrazione approvato con decreto legislativo 286/1998.
(2) In particolare la Convenzione (articoli 7 e 8) riconosce a ogni minore, senza alcuna discriminazione (cioè indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere “registrato immediatamente al momento della sua nascita”, il diritto “ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”, nonché il diritto “a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari”.